Quali sono i requisiti per poter essere riconosciuto?
I requisiti per l'indennizzo del danno sono molto semplici. In primo luogo, il danno dovrebbe essere stato causato da un virus trasmesso attraverso l'aria (non necessariamente respirando) oppure dal contatto con materiale infetto. In secondo luogo, le persone coinvolte devono aver subito una serie di sintomi durante almeno due giorni. Infine, il danno non deve essere stato provocato da una persona sanitaria.
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A riguardo dell'indennizzo vaccino anti-covid, verranno stanziati 50 milioni di euro nel 2022 e altri 100 nel 2023. La questione degli indennizzi era già stata avanzata dal ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti che ha accolto con soddisfazione il recepimento della misura.
E' a disposiione un articolo di SKYTG24 dove viene illustrata ed approfondita la questione.
Il nostro personale è a disposizione per ogni esigenza ed è possibile contattarci inviando una e-mail a: info@avvocatiinclinica.com oppure utilizzando i recapiti pubblicati in questo sito.
Effetti e reazioni avverse al vaccino covid
Prima di tutto occorre fare una distinzione nella tipologie di “effetti” osservati dal paziente dopo l’inoculazione del vaccino:
evento avverso:
un episodio sfavorevole riscontrato, ma che non è detto sia stato causato proprio dalla vaccinazione;
reazione avversa:
si tratta invece di una risposta nociva e non intenzionale alla vaccinazione, per la quale è possibile stabilire una relazione causale con la vaccinazione stessa. In questi casi si deve effettuare una precisa distinzione, proprio in relazione al diritto o meno di ricevere l’indennizzo;
effetto indesiderato:
qui si parla di effetto legato alla vaccinazione, ma che può anche non portare a cause nocive. Le segnalazioni sulle reazioni poi si devono ulteriormente distinguere tra: correlabili, non correlabili o indeterminate.
Questo solo per spiegare che non è poi così automatico e semplice che quel determinato effetto riscontrato porti poi a un effettivo indennizzo. Insomma, dalla segnalazione all’Aifa agli indennizzi accordati c’è un mare da navigare.
Indennizzo da vaccino obbligatorio
Uno dei principi da sottolineare è che la presenza di una tutela indennitaria per danni causati dal vaccino, è uno presupposto per la legittimità dell’obbligo vaccinale.
Cioè all’obbligatorietà del vaccino corrisponde il diritto a ottenere l’indennizzo qualora quella determinato farmaco porti a reazioni correlate.
La Legge 210 del 25/02/1992 all’articolo 1 stabilisce che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
Attualmente il vaccino il vaccino covid è obbligatorio per: gli operatori sanitari e gli over 50. In questi casi allora, chi pensa di aver subito danno da vaccino covid obbligatorio può, e vuole chiedere l’indennizzo relativo deve: provare di aver subito lesioni o infermità così gravi da aver causato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, provare che il danno subito è davvero una conseguenza del vaccino somministrato.Indennizzo da vaccino covid non obbligatorio
E tutti gli altri? Può ottenere l’indennizzo chi non è obbligato a vaccinarsi contro il covid?
Da ora sì. Come detto sopra, il Decreto Sostegni Ter ha introdotto l’estensione dell’indennizzo anche alle vaccinazioni non obbligatorie: rientra in questa categorie il vaccino anti covid-19 per la generalità della popolazione, per la quale vaccinarsi non è obbligatorio, ma solo raccomandato. L’articolo 20 del decreto stabilisce che l’indennizzo spetta anche a chi abbia riportato un danno biologico permanente “a causa della vaccinazione anti Sars-Cov2 raccomandata“.